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1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della
Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l’organizzatore
ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge,
debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento
delle loro attivita (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95).
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di
vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del d. lgs.
111/95), che e documento indispensabile per accedere eventualmente
al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni
generali di contratto. La nozione di ‘pacchetto turistico’ (art.2/1
d.lgs. 111/95) e la seguente: I pacchetti turistici hanno ad oggetto
i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti
dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario,
e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo
di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)
....... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, e regolato,
oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole
indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore.
Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in
territorio nazionale che estero, sara altresi disciplinato dalle
disposizioni - in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa
al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970,
nonche dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95 .
3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
1. Organizzazione tecnica : Cercavacanze srl – C.so Trapani, 225
- 10100 Torino (TO) 2. Autorizzazione amministrativa 171/A.V. DEL
27/07/1994 ED APPROVAZIONE CAMBIO FORMA SOCIETARIA IN DATA 14/04/2004
in conformita con quanto disposto dalla Legge Regionale n. 15 del
30/03/1988. 3. Polizza assicurativa RC POLIZZA ASSICURATIVA R.C.
N° 161103 DEL 26/04/2006 STIPULATA CON MONDIAL ASSISTANCE in conformita
con quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del d.lgs. 111/95. 4.
I cambi di riferimento sono quelli rilevati dalla B.C.E./U.I.C.
pubblicati su “Il Sole 24 ore” relativi al giorno di pubblicazione
del viaggio.
4) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovra essere redatta su apposito modulo
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte
e sottoscritto dal cliente, che ne ricevera copia. L’accettazione
delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore inviera relativa
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia
di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico
non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero
in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore
in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico
dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
5) PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovra essere versato, a titolo di acconto,
il 25% del prezzo del pacchetto turistico; il saldo dovra essere
versato almeno 20 giorni prima della partenza, oppure in concomitanza
con la prenotazione, se questa e effettuata nei 20 giorni antecedenti
la partenza. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle
date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da
determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore
la risoluzione di diritto.
6) PREZZO
I prezzi dei pacchetti turistici pubblicati su questo catalogo sono
espressi in Euro e sono stati calcolati in base alle tariffe aeree
ed ai costi alberghieri in vigore al momento della pubblicazione
del viaggio. Esso potra essere variato fino a 20 giorni precedenti
la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: - costi
di trasporto, incluso il costo del carburante e delle coperture
assicurative; - diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici
quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei
porti e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati al pacchetto
in questione. Per tali variazioni si fara riferimento al corso dei
cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione
del programma come ivi riportata in catalogo ovvero alla data riportata
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno
sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale
massima dell’80 %. Le quote non subiranno variazioni per oscillazioni
del cambio al di sotto del 3%. Qualora l’oscillazione dovesse essere
superiore a tale percentuale, l’adeguamento verra applicato per
intero.
7) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore puo recedere dal contratto, senza pagare penali,
nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo di cui al precedente
art.6 in misura eccedente il 10%; - modifica in modo significativo
di uno o piu elementi del contratto oggettivamente configurabili
come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo
la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non
accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore
ha alternativamente diritto: - ad usufruire di un pacchetto turistico
alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza
di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore
al primo; - alla restituzione della sola parte di prezzo gia corrisposta.
Tale restituzione dovra essere effettuata entro sette giorni lavorativi
dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore
dovra dare comunicazione della propria decisione (di accettare la
modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi
dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica.
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto,
la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al
cliente che receda dal contratto prima della partenza al di fuori
dei casi elencati ai precedenti commi del presente articolo, saranno
addebitati a titolo di penale, indipendentemente dal pagamento dell’acconto
previsto all’art. 5, 1° comma, le quote di iscrizione, i premi assicurativi
e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate
in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio e avvenuto
l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso,
la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente
quello d’inizio del viaggio):
- da 59 a 30 gg 10% per tutti i viaggi e soggiorni
- da 29 a 15 gg 30% per tutti i viaggi e soggiorni
- da 14 a 9 gg 50% per tutti i viaggi e soggiorni
- da 8 a 4 gg 75% per tutti i viaggi e soggiorni
- da 3 a 0 gg 90% per tutti i viaggi e soggiorni
NB: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse
effettuare il viaggio per mancanza o irregolarita dei previsti documenti
personali di espatrio. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme
verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
8) MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA
da parte del consumatore 1. Qualsiasi modifica significativa da
parte dell’Organizzatore, del pacchetto o di un suo elemento essenziale
e sottoposta all’accettazione del cliente ai sensi dell’art.12 d.lgs.
111/1995. 2. Le modifiche richieste dal cliente a prenotazioni gia
accettate, non obbligano l’Organizzatore nei casi in cui non possono
essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifica comporta
per il cliente l’addebito fisso di almeno euro 50,00 per pratica
NOTA. La diminuzione del n. dei passeggeri all’interno di una pratica
e da intendersi come <> (vedi quindi art. 7 Recesso). per
<> si intende non lo stato ma la localita di soggiorno, in
quanto a volte troviamo destinazioni diverse all’interno del medesimo
stato (es. Baleari, Canarie in Spagna, Agadir e Marrakech in Marocco)
in caso di piu modifiche richieste contemporaneamente, non vengono
cumulate le spese corrispondenti, ma viene applicata quella di importo
piu alto.
9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA
DELLA PARTENZA
da parte dell’organizzatore Nell’ipotesi in cui, prima della partenza,
l’organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilita
di fornire uno o piu dei servizi oggetto del pacchetto turistico,
proponendo una soluzione alternativa il consumatore potra esercitare
alternativamente il diritto di riacquisire la somma gia pagata o
di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo proposto
(ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo 7). Il consumatore
puo esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti
previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi
di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico
acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza
maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti, nonche per quelli diversi dalla mancata
accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo
offerto (ai sensi del precedente art. 7), l’organizzatore che annulla
( ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituira al consumatore il
doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore,
tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione
non sara mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente
art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilita
di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio
del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in
contratto, dovra predisporre soluzioni alternative, senza supplementi
di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite
siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo
in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile
alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore
venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi,
l’organizzatore fornira senza supplemento di prezzo, un mezzo di
trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno
al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito,
compatibilmente alle disponibilita del mezzo e di posti e lo rimborsera
nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste
e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.
11) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario puo farsi sostituire da altra persona sempre
che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente
comunicazione circa le generalita del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del
servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese
sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verra
quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario
sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo
del prezzo nonche degli importi di cui alla lettera c) del presente
articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, puo verificarsi
che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo
del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al
precedente punto a). L’organizzatore non sara pertanto responsabile
dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei
terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sara tempestivamente
comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della
partenza.
12) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno
essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido
per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonche dei visti di soggiorno
e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della
regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in
vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni
fornite loro dall’organizzatore, nonche ai regolamenti ed alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I
partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle
sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore e tenuto a fornire
all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi
in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed e
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto
di surrogazione. Il consumatore comunichera altresi per iscritto
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle
modalita del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
13) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle
espresse e formali indicazioni delle competenti autorita del paese
in cui il servizio e erogato. In assenza di classificazioni ufficiali
riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorita dei paesi anche
membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si
riserva la facolta di fornire in catalogo o depliant una propria
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione
e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
14) REGIME DI RESPONSABILITA
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente
che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento
e derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente
assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici)
o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste
in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale
sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non
risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione
del viaggio, ma e responsabile esclusivamente delle obbligazioni
nascenti dalla sua qualita di intermediario e comunque nei limiti
per tale responsabilita previsti dalle leggi o convenzioni sopra
citate.
15) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona
non puo in ogni caso essere superiore alle indennita risarcitorie
previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni
il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilita: e precisamente
la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale
nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV)
sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970
(CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilita
dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non puo
superare l’importo di “2.000 Franchi oro Germinal per danno alle
cose” previsto dall’art. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal
per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783
Cod. Civ..
16) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore e tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in
riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge
o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle
rispettive responsabilita (artt. 14 e 15), quando la mancata od
inesatta esecuzione del contratto e imputabile al consumatore o
e dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
17) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata
dal consumatore senza ritardo affinche l’organizzatore, il suo rappresentante
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il
consumatore puo altresi sporgere reclamo mediante l’invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al
venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data
del rientro presso la localita di partenza.
18) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, e possibile, ed anzi consigliabile,
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore
o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sara altresi
possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese
di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
19) FONDO DI GARANZIA
E' istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero
delle Attivita Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il
consumatore puo rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 D. lgs. 111/95),
in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o
dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso
del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
Il fondo deve altresi fornire un’immediata disponibilita economica
in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in
occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalita di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U.
n.249 del 12/10/1999 (ai sensi dell’art. 21 n.5 D. lgs. n.111/95).
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI
SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto,
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico,
non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle
seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17
a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse
da quelle relative al contratto di organizzazione nonche dalle altre
pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio
oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresi applicabili le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8; art.10;
art. 11 1° comma; art. 12; art. 16; art. 18. L’applicazione di dette
clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi
contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia
delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico
(organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento
alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi
turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet.
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